CISL FP Veneto. Funzioni Locali: welfare integrativo. Anche la Corte dei Conti riafferma le nostre ragioni


Lo avevamo già scritto, a chiare lettere, proprio su questo sito: per tutti coloro che lavorano con il CCNL Funzioni Locali il welfare aziendale va svincolato da tetto del salario accessorio. E se agli Enti non era bastato quanto aveva dichiarato il Presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, in un intervento sulle pagine del Sole 24 Ore del 4 marzo, ora è intervenuta la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie a chiarire, senza alcun dubbio, quanto la CISL FP Veneto aveva sostenuto con forza.

LA "RUOTA" DEL WELFARE
ovvero annotatevi questi numeri

Articolo 82
Ma facciamo un po' di chiarezza: Il CCNL Funzioni locali 2019-2021 ha riformulato la disciplina circa il Welfare (art. 82) al fine di consentire, attraverso la contrattazione tra le parti, un più ampio ricorso al Welfare integrativo (tra l'altro in parte detassato) ampliando le fonti di finanziamento per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale al personale. La norma, come è stata pensata e scritta, individua a tal fine, non solo le disponibilità già stanziate dagli enti, (quella che era l'unica fonte di finanziamento prevista dall'abrogato art. 72 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018), ma inserisce ora anche la possibilità che le parti negoziali decidano di destinare una quota parte del Fondo attraverso la contrattazione decentrata (art. 7 co. 4 lett. h CCNL 2019_2021).

Articolo 79
Per chi ama i numeri, e per completezza di informazione, aggiungiamo che l'art. 79 del CCNL prevede che gli enti possano destinare al Fondo decentrato risorse variabili aggiuntive al fine di incrementare le quote disponibili in virtù di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti.

Parere Aran 5911
A questo punto possiamo quindi affermare che nel campo di applicazione della norma rientra a pieno titolo l'ipotesi di un incremento del Fondo finalizzato ad implementare le misure di welfare integrativo, come chiarito nel parere Aran 5911 del 02/08/2023, alla luce di una auspicabile politica gestionale che, attraverso la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale (ovvero quello che dice il già citato art. 82 del vigente Contratto), garantirebbe un maggiore benessere organizzativo dei lavoratori e potrebbe rendere maggiormente appetibile il posto presso le Amministrazioni locali che in questo periodo soffrono, più di altre, della carenza di personale e della scarsa attrattività del lavoro registrando pochissimi candidati ai concorsi pubblici.

Sentenza Corte dei Conti 17
Ed ora la stoccata finale, che poi è quello che abbiamo sempre sostenuto in CISL FP: la recentissima deliberazione n. 17/2024 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che ha definitivamente chiarito: “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali

BINGO!
Per farla breve: le risorse che l’Amministrazione potrebbe stanziare a favore del personale dipendente andrebbero ad aggiungersi a quelle oggi destinate alla performance

ORA NON CI SONO PIU' SCUSE IL WELFARE PUO' ESSERE FINANZIATO CON RISORSE EXTRAFONDO! Per questo la CISL FP Veneto in tutti i territori si è attivata per richiedere a tutti gli Enti coinvolti la sollecita convocazione del tavolo di contrattazione dedicato al welfare integrativo, al fine di non far attendere oltre le lavoratrici ed i lavoratori destinatari di queste risorse.


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